FAQ 9
Come avverrà la scelta dei membri dei due CSM e dell’Alta Corte?
A cambiare radicalmente è anche il meccanismo di selezione dei componenti tali organi.
I nuovi CSM continueranno a essere composti per 2/3 da magistrati (giudici, nel caso del Csm dei giudici; pubblici ministeri, nel caso del Csm dei pubblici ministeri) e per 1/3 da professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esperienza. Saranno inoltre componenti di diritto il Presidente della Repubblica e, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
L’Alta Corte disciplinare sarà invece composta da 6 professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esperienza (scelti per metà dal Presidente della Repubblica e per metà dal Parlamento), 6 giudici e 3 pubblici ministeri con almeno vent’anni di anzianità di servizio presso la Corte di cassazione (si noti che in questo caso i magistrati scendono dai 2/3 ai 3/5 dei componenti: un evidente indebolimento della componente proveniente dalla magistratura).
Il punto critico è il metodo attraverso cui saranno scelti i componenti: mentre, infatti, i membri provenienti dalla magistratura (cosiddetti membri “togati”) saranno estratti a sorte tra tutti i giudici e tutti i pubblici ministeri, quelli di designazione politica (cosiddetti membri “laici”) saranno estratti a sorte da un elenco precompilato dal Parlamento a maggioranza semplice (salvo i 3 componenti dell’Alta Corte disciplinare, che saranno nominati dal Presidente della Repubblica). Da un lato, dunque, vi sarà un sorteggio “secco”, su migliaia di magistrati; dall’altro, vi sarà invece un sorteggio “pilotato” su poche persone scelte dalla maggioranza politica di turno. Il nuovo testo della Costituzione non dice nemmeno quanto lungo dev’essere l’elenco precompilato dal Parlamento, che dunque potrebbe, in teoria, anche essere composto da un solo nome in più rispetto ai membri da sorteggiare…
In tal modo, mentre la componente “togata” sarà frutto del caso, la componente “laica” sarà decisa dalle oculate scelte politiche che andranno a comporre l’elenco dei sorteggiabili. La conseguenza sarà di vasta portata: come la scienza dei processi decisionali collettivi insegna, una minoranza organizzata (quale sarà la componente proveniente dalla politica) è sempre destinata a dominare su una maggioranza disorganizzata (quale sarà la componente proveniente dalla magistratura, data la sua composizione casuale). Significa che la componente “laica”, di provenienza politica, acquisirà all’interno dei due CSM e dell’Alta Corte disciplinare un rilievo incomparabilmente superiore rispetto a quello che esercita nell’attuale CSM.
In definitiva, in esito alla riforma si avranno due CSM (oltre a un’Alta Corte disciplinare) più deboli del CSM attuale, dominati al loro interno dai membri scelti dalla maggioranza parlamentare e privi del potere disciplinare (affidato a un’Alta Corte a sua volta dominata dalla componente di provenienza politica). Si potrà ancora credibilmente parlare di organi di autogoverno della magistratura? O si tratterà di organi di eterogoverno?
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