Riforma giustizia – FAQ 7: Cos’è e come funziona il CSM?

7

FAQ 7

  • Questa legge modifica profondamente il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma andiamo per ordine: cosa è il CSM nella visione della Costituzione del 1948? Quali poteri gli sono conferiti? In che misura esso è funzionale all’autonomia e all’indipendenza della magistratura?

     

Si è soliti dire che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo costituzionale di autogoverno dei magistrati. Significa che non si tratta di un collegio giudiziario, non è un giudice, ma di un organo incaricato di “governare” la vita professionale dei magistrati, prendendo tutte le decisioni inerenti ai concorsi, ai trasferimenti, alle promozioni (sono tutti poteri di carattereamministrativo: analoghi a quelli che, per esempio, esercita il ministro dell’Istruzione nei confronti degli insegnanti) e alle sanzioni disciplinari (aventi invece natura sostanzialmente giurisdizionale).

Prima della Costituzione, tutti questi poteri erano di competenza del ministro della Giustizia: era così durante lo Stato liberale ottocentesco, durante il fascismo e persino all’inizio dell’età repubblicana, considerato che il CSM – pur previsto dalla Costituzione entrata in vigore nel 1948 – fu effettivamente istituito solo dieci anni dopo, nel 1958.

La titolarità di tali poteri in capo al ministro della Giustizia dava al governo – di cui il ministro della Giustizia è parte – un ampio potere di condizionamento, sebbene indiretto, sull’attività della magistratura. Se, per ipotesi, un giudice avesse avuto l’esigenza familiare di trasferirsi in un’altra città, avrebbe dovuto presentare domanda al ministro della Giustizia, ritrovandosi in una posizione di debolezza nei confronti del potere governativo qualora, nei giudizi innanzi a lui pendenti, fossero stati coinvolti interessi del ministro o della sua parte politica o della sua schiera di amici e sostenitori. Lo stesso sarebbe accaduto nel caso in cui il magistrato avesse ambito a una promozione o si fosse ritrovato accusato in un giudizio disciplinare.

Proprio per evitare il rischio di tali condizionamenti indiretti, l’Assemblea costituente decise di istituire un CSM composto in maggioranza da magistrati e di affidare a tale organo i poteri in precedenza spettanti al ministro della Giustizia. Lo scopo era far sì che fossero i magistrati stessi, eleggendo i propri colleghi al CSM, a decidere, sia pure indirettamente, tramite gli eletti, sulla propria vita professionale, eliminando i rischi di condizionamenti indiretti.

Esisteva, però, il rischio che il CSM si trasformasse in un organo corporativo e autoreferenziale, e operasse come tale. Per questo, i costituenti decisero una composizione mista, in base alla quale ne sono parte: il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il primo presidente della Corte di Cassazione (in quanto giudice di più alto grado), il procuratore generale presso la Corte di Cassazione (in quanto pubblico ministero di più alto grado), e un numero non predeterminato di componenti – oggi pari a 30 – eletti per 2/3 da magistrati tra magistrati e per 1/3 dal Parlamento, con maggioranza qualificata, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esperienza professionale.

A ulteriore perfezionamento dell’equilibrio, i costituenti stabilirono che il Vicepresidente del CSM – figura di centrale importanza, dal momento che il Presidente della Repubblica svolge molti altri compiti e partecipa alle sedute dell’organo solo in casi straordinari – avrebbe dovuto essere scelto tra i membri della componente minoritaria, quella di elezione parlamentare.