FAQ 12
Qual è la differenza di compiti fra giudice e pubblico ministero?
Il pubblico ministero è colui che, essendo venuto a conoscenza di una notizia di reato, conduce le indagini alla ricerca del colpevole. Nel far ciò sottopone alcune persone a indagini (gli indagati) e, se riterrà di avere prove sufficienti, ne chiederà il rinvio a giudizio, e cioè la sottoposizione a processo (con la quale l’indagato diventa imputato del reato che gli viene contestato). Nello svolgere le indagini il PM non è, però, tenuto a ricercare solamente prove a carico dell’indagato, ma deve altresì ricercare prove a suo discarico; e se si convincerà della sua innocenza, chiederà l’archiviazione delle indagini o, se si è già in fase di giudizio, l’assoluzione dell’imputato.
Ciò significa che il PM non è la controparte speculare dell’avvocato difensore: mentre, infatti, l’avvocato è tenuto a presentare solo prove a discarico del suo cliente, avendo per obiettivo la sua assoluzione, il PM ha per obiettivo la ricostruzione della verità dei fatti.
Il giudice è colui che, dopo aver valutato le prove raccolte dal pubblico ministero e le prove prodotte dalla difesa, deciderà se l’imputato è da assolvere, in quanto innocente, o da condannare, in quanto colpevole.
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