FAQ 11
Considerato che la legge di riforma prevede il Presidente della Repubblica quale Presidente dei due organi di controllo, questo non incide nel ruolo costituzionale in carico al Presidente della Repubblica?
Attualmente la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica la carica di Presidente del CSM, le cui funzioni erano le seguenti: assunzioni e assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari.
Meuccio Ruini, padre costituente e presidente della Commissione dei 75 che scrisse la bozza del testo costituzionale, definì tali funzioni i “quattro chiodi” che avrebbero assicurato la reale autonomia della magistratura.
Con la nuova legge non solo si divide il Consiglio Superiore della magistratura in due, ma si cancella uno dei “quattro chiodi”, e cioè la funzione relativa ai provvedimenti disciplinari come competenza dei CSM.
Lo stesso Presidente della Repubblica, sempre in base alla nuova legge, dovrà presiedere entrambi i CSM, ma a capo dell’Alta Corte, a cui viene attribuita la funzione dei provvedimenti disciplinari, non sarà il Presidente della Repubblica, bensì una figura scelta tra i membri dell’Alta Corte, tra i nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dal Parlamento. In sostanza viene sottratto al Presidente della Repubblica il potere di presiedere alla funzione relativa ai provvedimenti disciplinari.
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