FAQ 10
La configurazione dell’Alta Corte disciplinare comporta problemi per il rispetto del principio di autogoverno della magistratura?
La configurazione dell’Alta Corte disciplinare è voluta dalla riforma nei termini di una sorta di nuovo giudice speciale (la cui istituzione sarebbe vietata dall’art. 102 Cost.) e presenta rilevanti criticità, oltre alla bizzarria di riunire nell’organo giudici e pubblici ministeri che nei due nuovi Csm invece sono tenuti rigorosamente separati.
Allaprima criticitàsi è già accennato: i membri “togati” dell’Alta Corte disciplinare saranno individuati con sorteggio secco, essendo così destinati a dar vita a una componente disomogenea e scoordinata, mentre i membri “laici” saranno scelti dalla politica con sorteggio pilotato in modo da poter esprimere un’unità d’intenti e d’azione che li porterà a predominare sul funzionamento dell’organo titolare della delicatissima funzione disciplinare.
Legata alla composizione dell’organo è anche laseconda criticità: mentre oggi tutti i magistrati – siano essi operanti in primo grado in appello o in Cassazione – possono candidarsi e, se eletti, accedere al Csm, con la riforma solo i giudici e i pubblici ministeri che operino o abbiano operato in Cassazione per vent’anni potranno entrare a far parte dell’Alta Corte disciplinare.
In tal modo, i magistrati della Corte di Cassazione acquisiranno una posizione di fatto sovraordinata rispetto ai loro colleghi di primo e di secondo grado, che risulteranno sottoposti al loro giudizio. Il risultato sarà la rottura di un’altra accorta previsione dei Costituenti: quella volta a evitare che potessero venirsi a creare gerarchie interne alla magistratura, al fine di proteggere i magistrati anche contro possibili tentativi di condizionamento provenienti dall’interno della magistratura stessa.
Laterza criticitàscaturisce dal fatto che l’Alta Corte celebrerà i procedimenti disciplinari suddividendosi in sezioni che potranno essere costituite in maggioranza da membri non “togati” (la riforma si limita prevedere che in ogni sezione deve essere presente almeno un giudice o un pubblico ministero). Significa che potrebbe accadere che siano i membri “laici”, e cioè gli esponenti della maggioranza parlamentare, a decidere se un magistrato dev’essere sanzionato: un’altra patente violazione del principio dell’autogoverno dei magistrati (oltre che un unicum tra le professioni: per tutte vale, infatti, la regola che sul rispetto del codice disciplinare a decidere siano i colleghi dell’accusato).
Infine la quarta criticità consiste nel fatto che le decisioni di carattere disciplinare non saranno più – com’è per tutte le altre professioni – ricorribili innanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ma saranno impugnabili solo innanzi alla medesima Alta Corte disciplinare (sia pure rivolgendosi a un’altra sezione), la quale risulterà, dunque, essere il giudice d’appello di se stessa. Si tratta di una clamorosa violazione del diritto di difendere la propria posizione davanti a un giudice, uno dei principi-cardine dello Stato di diritto.
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