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Lo Statuto nazionaleStatuto dell’ANPI
A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
(Ente Morale D.L. 5 aprile 1945,
224)
STATUTO
(Testo approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 713 del 15 settembre 1980)
COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 E’
costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la
denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA “
(A.N.P.I.).
Art.
2 L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha
lo scopo
di:
a) riunire in
associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta,
alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia,
e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare
al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di
impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di
assolutismo;
b) valorizzare in
campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa
della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare
i Caduti e perpetuarne la
memoria;
c) far valere e
difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo
morale e materiale del
Paese;
d) tutelare l’onore e
il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di
speculazione;
e) mantenere vincoli di
fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri
paesi;
f) adottare forme
di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie
dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il
fascismo;
g) promuovere studi
intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del
riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della
libertà;
h) promuovere eventuali
iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si
propongano fini di progresso democratico della
società;
i) battersi
affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano
elementi essenziali nella formazione delle giovani
generazioni;
l) concorrere
alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana,
frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne
ha dettato gli
articoli;
m) dare aiuto e
appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per
quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra
partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
TITOL II SEDE,
COMITATIPROVINCIALI,SEZIONI
Art.
3 L’Associazione ha sede nazionale in Roma.
Nei capoluoghi di
provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si
costituiranno Comitati provinciali. In ogni Comune, d’intesa col Comitato
provinciale, può essere costituita anche più di una Sezione purché ciascuna
sezione non abbia meno di venti iscritti.
TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4 Il
Congresso nazionale
Il Congresso nazionale
è composto dai delegati dei Congressi provinciali.
Il Congresso nazionale
è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un
preavviso non inferiore a mesi tre.
E’ inoltre
convocato dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando
ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati
provinciali esistenti che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti
all’Associazione.
Il Congresso
nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati
rappresentino almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi
almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il Congresso è valido qualunque sia
il numero dei soci rappresentati.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti rappresentati.
Il Congresso nazionale
elegge di volta in volta il suo Presidente o la Presidenza.
Il Congresso
nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale,
elegge i componenti del Comitato nazionale e degli altri organi nazionali dell’Associazione.
Il Congresso
nazionale esamina la relazione morale e finanziaria predisposta dal Comitato
nazionale.
Art.
5 Il Comitato nazionale
Il Comitato nazionale
è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di 27 membri.
Esso elegge tra i suoi
membri un Presidente nazionale, i vice-presidenti nazionali, la Segreteria
nazionale ed un responsabile amministrativo.
I membri del
Comitato nazionale durano in carica da un Congresso all’altro.
Il Comitato nazionale
si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il
Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei conti ne ravvisino
la opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno
tre giorni.
Il Comitato
nazionale attua la linea associativa deliberata dal Congresso e
provvede:
a) a realizzare gli
scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati
provinciali;
b) a controllare
le attività dei Comitati
provinciali;
c) a redigere ed
approvare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione,
d) a ratificare
annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati provinciali ed
eventualmente a predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di
verificare che l’amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle
norme e per i fini
statutari;
e) a risolvere
eventuali vertenze in seno all’Associazione;
f) ad adottare
tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Art.
6 Il Presidente nazionale
Il Presidente
nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli
effetti, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato
nazionale.
In caso di
assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti, all’uopo
designato dal Comitato.
Art. 7 Il Congresso
nazionale elegge tra i
soci:
a) una Presidenza
Onoraria
b) un Consiglio
nazionale fissando per entrambi il numero dei componenti i quali saranno
consultati dal Comitato nazionale in merito alle più importanti questioni d’interesse
generale e associativo.
La convocazione
della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente
dell’Associazione con un preavviso non inferiore a cinque giorni e almeno
una volta l’anno.
Art.
8 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Associazione nazionale è eletto dal Congresso ed è
composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.
Esso nomina nel
suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo sulla
gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione e redige apposite
relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei
Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso all’altro.
Art.
9 Comitati regionali
In ogni Regione può
essere costituito - d’intesa con il Comitato nazionale - un Comitato
regionale composto da uno o più rappresentanti designati in egual numero da
ciascun Comitato provinciale con il compito di stimolare e coordinare l’azione
dei Comitati provinciali e di rappresentare l’Associazione nei rapporti con
le istituzioni regionali.
Il Comitato regionale,
salvo diversa determinazione da approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede
nella città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e dei servizi
del Comitato provinciale in cui ha sede.
Il Comitato
regionale può eleggere tra i suoi componenti un Presidente e uno o più vice
presidenti.
Art.
10 Il Congresso provinciale
In ciascuna provincia
il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.
Il Congresso
provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione del Congresso
nazionale nella località stabilita dal Comitato provinciale in via
straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e
motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle Sezioni
stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci della circoscrizione del
Comitato provinciale.
La convocazione
deve essere fatta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Per la validità delle
deliberazioni del Congresso provinciale valgono le norme stabilite per le
deliberazioni del Congresso nazionale.
Il Presidente del
Congresso provinciale è eletto di volta in
volta.
Art.
11 Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato
provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni
di carattere generale nell’ambito della
provincia.
Art. 12 Il
Comitato provinciale è composto da un numero di membri da stabilirsi di volta
in volta dal Congresso provinciale in rapporto alle esigenze locali ed al
numero degli iscritti.
Il Comitato provinciale
sceglie tra i suoi membri un Presidente provinciale, i vice-presidenti, la
segreteria provinciale ed un responsabile amministrativo.
Il Comitato provinciale
dura in carica da un Congresso all’altro.
Il Comitato provinciale
si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi o quando il Presidente
oppure un terzo dei membri del Comitato o i Revisori dei Conti ne ravvisino l’opportunità.
La convocazione deve
essere fatta con un preavviso non inferiore a tre giorni.
Competono ai Comitati
provinciali tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati
di Sezione della provincia, l’esecuzione delle direttive del Comitato
nazionale e delle deliberazioni del Congresso provinciale.
Il Comitato
provinciale esamina ed approva ogni anno il proprio bilancio preventivo ed il
conto consuntivo e può predisporre visite ai Comitati sezionali allo scopo di
verificare che la regolare amministrazione sia tenuta nella piena osservanza
delle norme e per fini
statutari.
Art. 13 Il
Presidente provinciale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato
provinciale ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei
vice presidenti designato dal Comitato
provinciale.
Art.
14 Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato
provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto di tre revisori
effettivi e di due supplenti scelti fra i soci.
Esso nomina nel suo
seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo della gestione
contabile ed amministrativa del Comitato provinciale e redige apposite
relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei
Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso provinciale all’altro.
Art.
15 Il Congresso provinciale può eleggere in analogia ai
corrispondenti organi
nazionali:
a) una Presidenza
Onoraria
b) un Consiglio
provinciale fissando per entrambi il numero dei componenti.
Art.
16 L’Assemblea di sezione
L’Assemblea di
sezione è composta dai soci aventi diritto al voto nella Sezione.
L’Assemblea è
convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Comitato di Sezione
e in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato
provinciale o su domanda motivata di almeno un terzo dei soci.
Se necessario l’Assemblea
di sezione può provvedere al rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione
deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a giorni cinque.
Per la validità delle
deliberazioni dell’Assemblea di sezione valgono le norme stabilite per le
deliberazioni del Congresso nazionale.
Il Presidente o la
Presidenza dell’Assemblea di sezione è eletta di volta in volta.
Art.
17 L’Assemblea di sezione nomina i componenti del Comitato
di sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti esamina ed approva il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal
Comitato e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito del
territorio di sua competenza in aderenza alle determinazioni del Congresso
nazionale e del Congresso provinciale.
Art. 18 Il
Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea ed è composto di un numero di
membri da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea stessa ed in rapporto
alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato di
sezione sceglie tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice-presidenti,
la segreteria o un segretario e il responsabile amministrativo.
Il Comitato di sezione
redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre
all’Assemblea, provvede all’esecuzione delle direttive del Comitato
nazionale e del Comitato provinciale.
Il Comitato di
sezione istruisce le domande di iscrizione a socio, secondo le norme stabilite
dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale.
Art.
19 Il Presidente del Comitato di sezione cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Comitato ed è sostituito in caso di assenza o di
impedimento da uno dei vice-presidenti designati dal Comitato di
sezione.
Art.
20 I Revisori dei Conti della Sezione in numero di tre
membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall’Assemblea e sono scelti
tra i soci. Essi si riuniscono per esercitare il controllo sulla gestione
contabile e amministrativa della
Sezione.
Art.
21 I Comitati provinciali o comunali possono, sotto la loro
responsabilità, costituire a latere dei circoli intitolati a Caduti o a
episodi della Resistenza cui possono iscriversi persone di provata fede
antifascista che si propongano in accordo con gli organi direttivi di portare
avanti, con azione non contrastante la linea unitaria e democratica dell’Associazione,
gli ideali della Lotta di Liberazione.
TITOLO IV I
SOCI
Art.
22 Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il
diritto al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di
coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi
o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque
siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate
durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.
I familiari di cui al
comma precedente sono: il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in
difetto di questi, gli ascendenti
diretti.
Art. 23
Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano
domanda scritta:
a) coloro che hanno
avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di
benemerito dalle competenti
commissioni;
b) coloro che nelle
formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
c) coloro che, durante
la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o deportati per attività
politiche o per motivi razziali o perché militari internati e che non abbiano
aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate
tedesche.
Art.
24 L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore,
è deliberata dal Comitato provinciale.
La domanda di
iscrizione deve essere corredata da documenti attestanti la qualifica.
Quando speciali
circostanze lo richiedono, il Comitato nazionale ha diritto di intervenire in
merito all’ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la
deliberazione del Comitato
provinciale.
Art.
25 Il socio si impegna a corrispondere l’importo della
tessera.
Ove occorra, per la
presenza di minoranze etniche, la tessera sarà stampata
bilingue.
Art. 26 Il
socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l’Associazione
organizzi sia direttamente sia a mezzo degli enti creati a tale
scopo.
Art. 27 Il
socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina è passibile, a
seconda della gravità delle mancanze, di:
a) richiamo
b) sospensione
c)
espulsione.
Art. 28 La
qualifica di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla
data di notificazione del relativo provvedimento, anche per dimissioni, con
decorrenza dal giorno successivo alla loro
accettazione.
Art.
29 L’organo competente a pronunciarsi in merito ai
provvedimenti di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è il Comitato nazionale,
su proposta del Comitato
provinciale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
VARIE
Art.
30 L’Associazione provvede ai suoi scopi con le quote
sociali, le entrate patrimoniali e gli eventuali contributi dello Stato, di
enti pubblici e di privati.
Il Comitato nazionale,
i Comitati provinciali ed i Comitati di sezione, dal punto di vista
patrimoniale, sono nel senso gestionale entità distinte tra di loro.
Ciascun Comitato è
quindi responsabile della gestione del proprio patrimonio, che deve essere
amministrato in modo regolare e per fini
statutari.
Art.
31 L’importo della tessera sociale è fissato di anno in anno
dal Comitato nazionale, che ne determina la ripartizione tra i vari organi
periferici e
centrali.
Art.
32 La durata dell’esercizio finanziario
corrisponde a quella dell’anno solare.
Entro il 31 ottobre ed
il 31 marzo i Comitati di sezione, i Comitati provinciali ed il Comitato
nazionale compileranno ed approveranno i rispettivi bilanci preventivi e
consuntivi sia finanziari che economico /
patrimoniali.
Art. 33 La
bandiera dell’Associazione è il tricolore d’Italia con la scritta, nella
parte bianca, “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PART1GIANI D’ITALIA - COMITATO
NAZIONALE O PROVINCIALE O DI SEZIONE”.
I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato nazionale. |