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Riscopriamo la nostra Costituzione

1° parte

a cura di Giorgio Fin

 Che cos’è la Costituzione

La Costituzione non è una legge qualsiasi, ma una legge che sta sopra, che viene prima di ogni altra legge, a cui tutto deve uniformarsi. In pratica essa è l’insieme delle norme che disciplinano al massimo livello la condotta degli individui e dei gruppi, per garantire la convivenza tra tutti. È insomma la carta fondamentale del nostro Stato, su cui si regge tutto il suo ordinamento. È come la carta di identità del popolo italiano, il nostro documento di riconoscimento, sul quale sono indicate le nostre caratteristiche peculiari e che ci distinguono dalle altre nazioni. La Costituzione, in sintesi, esprime i princìpi supremi di condotta individuale e collettiva (diritti, doveri, ecc.) e determina i poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario, ecc.) che organizzano la società in modo da rendere quei princìpi obbligatori ed efficaci. I poteri quindi devono per loro natura uniformarsi ai princìpi e non viceversa.

Com’è nata la Costituzione

Poiché ogni società è il prodotto della storia degli uomini, la Costituzione italiana, come tutte le Costituzioni, è il risultato di una determinata situazione storica attraversata dal popolo italiano.

Essa infatti è nata in diretta antitesi al regime fascista, che aveva soffocato  la libertà dei cittadini, aveva posto tra i cittadini discriminazioni ingiuste ed arbitrarie ed aveva fondato un sistema di governo in cui il popolo non aveva nessuna possibilità di far valere la propria volontà ed aveva trascinato il nostro Paese in una rovinosa guerra di aggressione verso altri popoli.

Per lo spirito antifascista che la pervade e a cui è ispirata è corretto affermare che la Costituzione deriva dalla Resistenza, che è stata lotta armata e civile contro il fascismo e per la pace.

La nostra Carta Costituzionale si pone poi al termine di un processo iniziato con lo statuto albertino emanato nel 1848 e ne riprende alcuni ideali, come la salvaguardia delle libertà civili, la partecipazione popolare alle decisioni attraverso un Governo parlamentare, la solidarietà tra le nazioni. Questi ideali erano stati alla base del nostro Risorgimento e vengono ripresi dalla Resistenza, portati a maturazione, arricchiti ed aggiornati, per poi essere fissati nella Costituzione repubblicana. In questo senso si può quindi affermare che la Resistenza è stata il secondo Risorgimento italiano, poiché ha contribuito a liberare nuovamente il popolo dall’oppres-sione straniera e dal regime totalitario.

L’Assemblea costituente

Nel numero di maggio 2006 de “il Patriota”, ricorrendone il 60°anniversario, abbiamo parlato diffusamente delle votazioni del 2 giugno 1946, mediante le quali gli Italiani hanno espresso la scelta repubblicana, stabilendo così la fine della monarchia sabauda, e contemporaneamente hanno eletto l’Assemblea incaricata di elaborare la nuova Costituzione. L’Assemblea era composta da 556 membri  suddivisi in vari schieramenti, come specificato nel riquadro. Essa si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e il 28 giugno elesse il «capo provvisorio dello Stato» nella persona del senatore Enrico De Nicola. Nei mesi successivi l’Assemblea assolse i compiti per cui era stata eletta, prima affidando l’incarico di preparare un progetto di Costituzione ad una sua commissione interna di 75 membri, poi discutendo ampiamente essa stessa quel progetto in seduta plenaria.

I lavori si conclusero il 22 dicembre 1947, con l’approvazione della nuova Costituzione, che venne promulgata il 27 dicembre ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1948.

Nonostante la molteplicità e la varietà dei partiti che componevano l’Assemblea costituente, la nuova Costituzione fu approvata con 453 voti favorevoli e soltanto 62 contrari.

Una maggioranza così larga da poter essere considerata quasi una unanimità non poté essere raggiunta se non attraverso una lunga opera di persuasione reciproca, di concessioni vicendevoli, di accordi tattici. Ma è comunque difficile spiegare un accordo così vasto tra forze ideologicamente lontanissime tra di loro, se non si tiene conto di due fattori:

in primo luogo tutte erano similmente schierate contro il fascismo essendosi insieme impegnate nella Guerra di Liberazione; in secondo luogo avevano elaborato in comune una concezione  forte della democrazia. Gli ideali democratici furono quindi il cemento che tenne insieme la classe politica sia durante la Guerra di Liberazione che dopo, quando è arrivata, pur attraverso profondi contrasti, a darci questo “compromesso” costituzionale, sintesi felice degli indirizzi culturali liberali, cattolico-democratici, socialisti e marxisti.

Che la Costituzione sia stata frutto di un compromesso lo ammisero gli stessi protagonisti.

La parola compromesso può essere intesa in senso positivo, come risultato di uno sforzo comune teso alla comprensione reciproca e al bene generale, oppure in senso negativo, come effetto di un accomodamento in cui ciascuna delle parti cerca di trarne il massimo profitto. I gruppi politici minoritari accettarono il compromesso pur giudicandolo in senso prevalentemente negativo; per i grandi partiti, invece, il giudizio fu positivo. Se poi guardiamo ciò che è avvenuto in questi sessant’anni, si può senz’altro affermare che è più corretta la valutazione positiva di quel compromesso.

La Costituzione, infatti, ha resistito finora alla prova di logoramenti, di insabbiamenti, di tentativi di inversione, di sovversione,di stravolgimento ed è ancor oggi il punto di riferimento principale per le nostre istituzioni e garanzia di unità e di stabilità del nostro Stato.

Com’è strutturata la Costituzione

La nostra Costituzione inizia con la proclamazione, in 12 articoli, dei «Princìpi fondamentali» che costituiscono la base e l’ossatura di tutto l’impianto costituzionale.

Segue la «Parte prima» (articoli dal 13 al 54) dedicata ai «Diritti e doveri dei cittadini», suddividendoli in diritti di libertà (titolo I : Rapporti civili), diritti economico-sociali (titolo II : Rapporti etico-sociali ; titolo III : Rapporti economici) e diritti politici (titolo IV : Rapporti politici).

La «Parte seconda» (articoli dal 55 al 139) riguarda invece l’«Ordinamento della Repubblica» ed è dedicata principalmente all’attuazione del principio democratico della sovranità popolare che viene esercitata in maniera diretta (leggi di  iniziativa popolare e referendum) e in maniera indiretta attraverso una rappresentanza politica.

Questa parte comprende pertanto le norme riguardanti il Parlamento  (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica) e il suo funzionamento (la formazione delle leggi), il Presidente della Repubblica, il Governo (che comprende il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione e gli organi ausiliari, quali il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti), la Magistratura, nonché l’ordinamento delle istituzioni locali, cioè le Regioni, le Province, i Comuni , ed infine le Garanzie costituzionali (Corte Costituzionale e norme per apportare modifiche alla Costituzione).

La Carta Costituzionale si chiude con le «Disposizioni transitorie e finali» suddivise in 18 paragrafi.

Come si vede l’impianto è corposo e parlarne compiutamente in maniera sintetica è sicuramente impossibile.

D’altra parte la Costituzione è ancor oggi oggetto di studi e di approfondimenti.

Noi ci limiteremo per il momento a esprimere alcune considerazioni sui princìpi fondamentali, cominciando, ovviamente dall’art. 1.

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

La Costituzione si apre affermano due princìpi basilari: quello della repubblica e quello della democrazia.

Come abbiamo ricordato la Repubblica è nata con il referendum del 2 giugno 1946, che ha sanzionato la rottura con il precedente sistema politico, sfociato nel regime fascista.

Infatti la Repubblica si contrappone alla monarchia, perché pone al vertice dello Stato un capo eletto direttamente dal popolo o scelto da assemblee a loro volta elette dal popolo. Il monarca invece non è rappresentativo del popolo, ma sale al trono per via ereditaria,  per il solo fatto cioè di appartenere ad una determinata dinastia. Con la monarchia il sovrano è il re; con la Repubblica il sovrano è il popolo. Da qui si capisce che il concetto di repubblica è strettamente legato alla democrazia. E’ vero che nel mondo, anche in Europa, vi sono monarchie a contenuto democratico, ma ciò è possibile non certo per motivi razionali, ma solo per ragioni storiche o di opportunità politica.

Il principio della democrazia  si esplica nella seconda parte di questo articolo, che individua nel popolo (non entità astratta, ma insieme dei cittadini) il detentore della sovranità dello Stato. Ciò significa che le decisioni riguardanti i problemi del Paese sono prese, direttamente o indirettamente, dal popolo stesso «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Queste forme e questi limiti sono indicati nel titolo riguardante i «rapporti politici» (articoli da 48 a 54) e nella parte seconda della Costituzione.

In Italia la sovranità popolare è esercitata in maniera diretta solo nei casi di proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum. Per il resto il popolo, non potendo governarsi da sé, lo fa in modo indiretto, scegliendo attraverso le votazioni  una rappresentanza politica in grado di governarlo. Il Parlamento è l’organo che attua in prima istanza il principio della rappresentanza politica, perché i suoi membri sono eletti direttamente dal popolo, attraverso liste predisposte dai partiti o da coalizioni di partiti, Questi dovrebbero guadagnarsi la fiducia e i consensi dei cittadini in modo concreto e coerente, presentando programmi condivisibili o vantando positive esperienze di governo. Questa procedura democratica nasconde però delle insidie che possono costituire gravi pericoli come avviene quando qualcuno, per ottenere voti, voglia imbonire il popolo ricorrendo a lusinghe, a promesse di particolari favori, a informazioni false o strumentalizzate, in una parola, ricorrendo alla demagogia. In questo caso la democrazia è falsata e il popolo, invece di essere sovrano e decidere con cognizione di causa, è ridotto a diventare uno strumento manovrato nelle mani di chi aspira al potere per fare gli interessi propri o di parte,  prima che gli interessi collettivi. Una democrazia è sana quando riesce a difendersi dai demagoghi. C’è poi un’altra questione importante: essendo la democrazia espressione di differenti opzioni, quale è il criterio da adottare per scegliere la soluzione più giusta da dare ai vari problemi? Il metodo adottato nelle democrazie è normalmente quello della maggioranza: prevale cioè la soluzione che ottiene il maggior numero di consensi. Tale criterio è di carattere quantitativo e non qualitativo e per questo è un criterio debole, poiché non sempre è giusto che l’opinione dei meno debba soccombere di fronte all’opinione dei più. Il fatto che decida la maggioranza è accettato quindi solamente come un male minore. La maggioranza quindi, per essere democratica, deve tenere in molta considerazione le posizioni della minoranza. Qualcuno ha infatti teorizzato che, se le minoranze vengono costantemente ignorate, trascurate oppure oppresse e zittite, la democrazia può degenerare nella cosiddetta dittatura della maggioranza. Come si vede, la democrazia è un istituto fragile e attaccabile da più parti; sta nella maturità dell’intero popolo difenderla e conservarla.

Sempre in questo primo articolo della Costituzione è proclamato un altro importante principio, quando si afferma che l’Italia è una «Repubblica democratica fondata sul lavoro». Con l’espressione «fondata sul lavoro» si afferma , in estrema sintesi, che il cittadino italiano va considerato per quello che è ed ognuno è, cioè vale, non tanto per quello che ha (proprietà), quanto per quello che fa (lavoro). È il lavoro quindi il metro con il quale i cittadini vanno confrontati e non la ricchezza o il censo. La scelta di privilegiare il lavoro rispetto alla proprietà deriva da alcune importanti considerazioni: in primo luogo all’origine della proprietà c’è il lavoro e non viceversa; la proprietà infatti può essere acquisita anche senza meriti, mentre il lavoro è l’espressione vera delle capacità e degli sforzi delle persone; considerare poi l’individuo in relazione al lavoro, significa  determinare una diminuzione delle differenze di classe, che la proprietà invece sancisce. I temi del lavoro e della sua tutela, quelli della proprietà e dei suoi limiti, vengono ampiamente sviluppati nel titolo III della prima parte della Costituzione, dedicato ai «rapporti economici».

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Nei prossimi numeri tratteremo degli altri articoli che sanciscono i principi di libertà, di uguaglianza, di giustizia e individuano i diritti e i doveri dei cittadini.

Ora, data l’attualità dell’argomento,  nella pagina accanto salteremo al famoso articolo 11 della Costituzione, che  è riferito al principio e al valore della pace.

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Art. 11

 

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Porsi il problema della pace, significa capire cos’è la guerra.

Essa può avere origine dall’ag-gressione di uno Stato nei riguardi di un altro. Le conquiste, le occupazioni, le pretese coloniali, gli imperi, comportano la sottomissione di una nazione ad un’altra e questa avviene normalmente con l’uso della forza militare.

Ebbene l’Italia, con l’articolo 11 della Costituzione, non solo rinuncia alla guerra di aggressione, che offende la libertà di altri popoli, ma la “ripudia”, rifiutandone cioè persino l’idea. E’ come dire: neanche a pensarci! Non solo, ma l’Italia  ripudia anche la guerra che non aggredisce, quella che scoppia perché non si riesce a risolvere in altro modo le controversie tra gli Stati. In una parola l’Italia si ripromette di non usare mai le armi, ma di ricorrere sempre, comunque e fino in fondo alla diplomazia, al confronto, al dialogo con le altre nazioni.

Detto questo però i padri costituenti si sono chiesti se è veramente possibile abolire la guerra. Si può insomma essere pacifisti, cioè sostenitori della pace, ad oltranza, “senza se e senza ma”?

La risposta che hanno dato è «no». Infatti l’art. 11 non esclude totalmente la possibilità di affrontare una guerra, quando, ad esempio, essa sia necessaria per difenderci da aggressioni di altri Stati.

Ma prima di ciò la nostra Costituzione indica di percorrere ancora la via della pace, scegliendo non un pacifismo qualsiasi, ma quello che individua e taglia le radici più profonde della guerra.

Non sceglie il pacifismo religioso che individua come causa delle guerre il disordine morale e ritiene che il raggiungimento della pace avvenga attraverso la conversione individuale e l’affermazione dei valori religiosi nell’educazione e nei costumi.

Non sceglie nemmeno il pacifismo economico, di ispirazione liberale, che ritiene la guerra nascere quando gli Stati perseguono una politica economica chiusa e propone come rimedio la rottura delle barriere doganali e l’affermazione del libero commercio.

Non sceglie neppure il pacifismo politico che individua il pericolo per la pace nelle grosse concentrazioni di potere e vi contrappone l’allargamento della democrazia attraverso riforme politiche.

E non vuole neanche il pacifismo sociale, emanazione del movimento socialista della Seconda Internazionale, secondo il quale all’origine della guerra ci sono i conflitti fra le classi sociali, per cui occorrono riforme che eliminino tali conflitti, arrivando se possibile ad eliminare le stesse classi sociali.

Il pacifismo scelto dalla nostra Costituzione è il pacifismo giuridico, quello cioè che ritiene la guerra come conseguenza diretta o indiretta del principio della sovranità assoluta degli Stati. Se ogni Stato è sovrano esso non ammetterà nessuna violazione del proprio territorio, né ingerenze politiche, economiche, sociali da parte di altri Stati. In caso contrario scatterebbero forme di autotutela, di autodifesa, che, portate all’estremo, arrivano a giustificare la guerra. È una guerra certamente difensiva, ma, si badi bene, in tal modo si giustificano anche le guerre preventive, perché, secondo alcuni, rientra nell’autotutela anche colpire un possibile nemico prima che questi colpisca te, cosa che recentemente è accaduta contro l’Iraq. Insomma, se all’origine delle guerre c’è il principio di sovranità, per evitare la guerra occorre rinunciare a parte di questa sovranità, in favore di organismi internazionali al di sopra delle parti. In questo consiste il pacifismo giuridico.

Proviamo a fare un esempio utilizzando uno slogan di moda: «essere padroni in casa propria». A questa affermazione corrisponde il principio di sovranità assoluta. Vanno così combattuti i ladri che violano la nostra casa o che ne asportano il denaro o gli oggetti. Ma va combattuto anche chi erge un muro di fronte alle nostre finestre o usa il martello pneumatico alle due di notte o butta le sue immondizie nel nostro giardino, e così via.

Allora, per vivere in pace con i vicini, o i condomini, occorre che vi siano delle regole che valgano per tutti e un organismo che le faccia rispettare. Questo vuol dire però che neppure io sono padrone in casa mia di  costruire tutti i muri che voglio, usare il martello pneumatico di notte, ecc., ecc.

In pratica io non sono più pienamente padrone in casa mia, ma pur conservando la proprietà della casa, rinuncio a fare ciò che voglio per osservare delle regole comuni, nell’interesse e per la pace di tutti.

In ugual maniera, secondo le teorie del pacifismo giuridico, gli Stati eviteranno di farsi la guerra se al di sopra di essi vengono poste delle regole a cui tutti devono attenersi e vengono istituiti degli organismi che le fanno rispettare.

In conclusione la nostra Costituzione afferma che la via per eliminare i conflitti armati debba essere trovata in una limitazione sempre maggiore dei poteri che i singoli Stati hanno di nuocersi tra di loro, attraverso l’instaurazione di nuove strutture giuridiche internazionali che dovrebbero giungere, al limite, sino alla formazione di uno Stato mondiale.

Questo è il senso dell’affermazione contenuta nell’art. 11 della nostra Costituzione, quando dichiara che l’Italia “consente” (cioè è disposta) ad accettare le «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».  Si pone però una condizione molto chiara: che in questo ordinamento vi sia una effettiva parità tra gli Stati.  Non vi possono essere uno o più Stati che si ergono a giudici degli altri e tanto meno a poliziotti del mondo. La parola multilateralismo significa appunto che i rapporti sopranazionali devono essere stabiliti da regole scelte e condivise da tutti gli interessati, senza che vi sia l’imposizione di qualcuno che sceglie per tutti (unilateralismo).  Purtroppo, per arrivare ad attuare questi princìpi, molta è ancora strada che resta da fare nel campo del diritto internazionale. Allo stato delle cose, infatti, le regole internazionali hanno minore efficacia rispetto a quelle di ogni singolo Stato perché possono essere violate con più facilità (vedi, ad esempio, i casi dell’Iran e della Corea del Nord a riguardo della “non proliferazione delle armi nucleari”), e perché è estremamente arduo farle rispettare, data la difficoltà di far seguire alla violazione una sanzione efficace.

Per capire l’importanza e l’attualità dei principi contenuti nell’art. 11 della Costituzione, si citano come esempio due fatti recenti:

L’intervento delle truppe italiane

in Libano

 L’Italia ha recentemente mandato i propri soldati in Libano. Lo ha fatto non per andare a conquistare quello Stato o per risolvere con la forza delle armi una qualche controversia con esso. Abbiamo inviato le nostre truppe per favorire la pace, per fermare cioè una guerra che si stava combattendo tra Hezbollah ed Israele. Questa iniziativa, anche se proposta e sostenuta da noi con molto vigore, non è stata imposta ai contendenti in modo unilaterale, ma è stata condotta in porto scegliendo la strada del multilateralismo.  In Libano non sono arrivate le truppe italiane, quelle francesi, quelle cinesi o di qualche altro Stato, ma sono arrivare le truppe dell’ONU. In questo abbiamo “consentito” ad una limitazione della nostra sovranità, poiché i nostri soldati, che sono nostri figli e che paghiamo noi, non sono posti sotto il nostro comando, ma sono affidati al comando ONU. In questo caso abbiamo messo effettivamente in pratica il principio del pacifismo giuridico previsto dalla nostra Costituzione. Quella missione è veramente una missione di pace. Per tale motivo a sostenere i nostri soldati in questa compito, oltre alla stragrande maggioranza delle forze politiche, si sono schierati stavolta anche moltissimi movimenti tradizionalmente pacifisti, compresi quelli che sventolando la bandiera iridata si sono sempre schierati contro la guerra “senza se e senza ma”.

Aeroporto “Dal Molin” di Vicenza

 Fa discutere in questi giorni la richiesta americana di ampliare la propria presenza militare a Vicenza.

Tralasciamo gli aspetti politici, economici, sociali e ambientali di questo problema e guardiamolo solo da un punto di vista, per così dire, “costituzionale”.

Abbiamo in più occasioni constatato che le basi americane in Italia, come quella di Vicenza, godono di una  sostanziale extraterritorialità e sono pressoché interamente sottratte alla giurisdizione del nostro Stato.

Ne abbiamo avuto la prova quando i piloti, che tranciarono con il loro aereo i cavi della funivia provocando in tal modo la tragedia del Cermis in Trentino, non sono stati processati dalle Autorità italiane, ma negli Stati Uniti, dove peraltro ebbero pene molto modeste. Un altro episodio riguarda l’Aeroporto di Aviano che sarebbe stato usato per una tappa nel «viaggio di trasferimento» di Abu Omar verso l’Egitto, rapito per le strade di Milano. La rete di installazioni militari che gli Stati Uniti  hanno creato in Italia e nel mondo e che risale agli anni della guerra fredda, era frutto per lo più di accordi bilaterali e rispondeva a scelte di comune interesse.

Oggi, dopo il crollo della “cortina di ferro”, constatiamo che le basi collocate in territorio italiano, non essendo al servizio esclusivo di strutture sopranazionali (ONU o anche NATO), servono praticamente soltanto a sostenere la strategia politico-militare di un altro Stato, strategia che l’Italia potrebbe anche non condividere.

Abbiamo visto che, in base all’ art. 11 della Costituzione, l’Italia “consente”, «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Ma nel caso del “Dal Molin”, l’Italia consentirebbe non ad una semplice limitazione della propria sovranità, ma in pratica vi rinuncerebbe.

Non ci sarebbero nemmeno le condizioni di parità tra gli Stati, perché in quella base non verrebbero assolti interessi comuni ma di una sola parte. Infine con queste basi non si costruisce né si contribuisce ad un “ordina-mento” di pace, promosso da «organizzazioni internazionali», ma si favoriscono strategie militari di un solo Stato, pur alleato, pur democratico, pur liberale.

E’ giusto quindi opporsi ad ampliamenti della base militare di Vicenza, ma sarebbe anche opportuno aprire un dibattito per mettere in discussione quella esistente, come ha fatto Soru, presidente della Regione Sardegna, che si è impegnato ed ha ottenuto la chiusura della base americana della Maddalena. Uno Stato sovrano, come il nostro, non può cedere parte del proprio territorio per attività su cui non può esercitare nessun controllo.

E a chi sostiene altre posizioni adducendo motivi di carattere economico, si risponda con una frase dell’Ambasciatore Sergio Romano, che, scrivendo proprio in merito a questo argomento su “Il Corriere della Sera” del 16 ottobre 2006, ha affermato: «E credo che vi siano beni, nella vita di un Paese, che non possono essere misurati con il metro del denaro»

Riscopriamo la nostra Costituzione

2° parte

Art. 2

            La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 Art. 3

            Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

            E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 Questi due articoli vanno considerati insieme perché enunciano i principi di libertà e di uguaglianza, che sono i due pilastri su cui si regge lo Stato democratico italiano. Ad essi deve ispirarsi ed  uniformarsi tutta la legislazione. Sono principi apparentemente antitetici, perché libertà implica diversità, mentre l’uguaglianza porta all’uniformità. Il primo deriva dalla tradizione e dal pensiero liberale, il secondo è più vicino a quello socialista. Per fare un’estrema sintesi  si può affermare che nella concezione liberale il compito dello Stato non è quello di  rendere felici i propri cittadini (sarebbe uno Stato paternalistico o dispotico), ma, avendo ogni uomo un’idea diversa della propria felicità, è di fare in modo che ciascuno abbia la libertà di essere felice a modo suo. Nella concezione socialista il compito dello Stato è quello di perseguire il bene dell’intera società anteponendolo alle esigenze del singolo cittadino e assicurando a tutti uguali diritti e doveri.  Nella Costituzione è stata costruita una mirabile sintesi di ciò stabilendo che il compito dello Stato italiano è quello di assicurare a tutti le libertà individuali e collettive e contemporaneamente quello di garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, rimovendo gli ostacoli che non rendano pienamente fruibili quelle libertà.

Venendo in modo più specifico al testo dei due articoli, si vede che l’articolo 2 enuncia solennemente il principio di libertà  per cui vengono riconosciuti e tutelati «i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Al riconoscimento dei diritti è associata però l’obbligo a tutti i cittadini di osservare « i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Per ragioni di spazio, noi limiteremo la presente riflessione ai soli diritti.

Parlare di diritti e quindi di libertà nella storia significa percorrere le tappe dell’emancipazione dell’individuo e della società dall’oppressione dei vari poteri. Primo tra tutti il potere dello stesso Stato che, anche quando non è più totalitario come lo era durante il regime fascista, ha però in sé la tendenza ad essere accentratore ed unificatore.

Il riconoscimento dei diritti di libertà, altrimenti detti diritti  civili, permette agli individui, singoli od associati, di contrastare questa tendenza per conquistare o conservare uno spazio di azione libero da ogni ingerenza dello Stato.

E’ la  libertà dallo Stato.

Riconosciuta questa, gli individui, singoli od associati, rivendicano anche il diritto di partecipare essi stessi alla formazione del potere politico esercitando i diritti politici.

E’ la  libertà nello Stato.

Ed infine, una volta che lo Stato non è più un potere privilegiato, ma rappresenta tutti i cittadini, questi chiedono l’intervento dello Stato stesso per attuare per tutti i diritti sociali.

E’ la libertà mediante lo Stato.

L’enunciazione generale dei diritti contenuta nell’art. 2 trova poi specificazione ed attuazione nella parte prima della Costituzione in cui sono definiti i diritti di libertà  (titolo I: Rapporti civili), i diritti economico-sociali (titolo II: Rapporti etico-sociali – titolo III: Rapporti economici) e i diritti politici (titolo IV: Rapporti politici).

L’articolo 3 della Costituzione enuncia altrettanto solennemente il principio di eguaglianza attribuendo a tutti i cittadini pari dignità sociale ed uguaglianza di fronte allo Stato. Si può dire che alle tre libertà - civile, politica e sociale - si accompagnano altrettante forme di uguaglianza. Infatti alla libertà civile corrisponde l’eguaglianza giuridica, per cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.  Alla libertà politica corrisponde l’eguaglianza politica, per cui tra i cittadini vi deve essere un’eguale distribuzione del potere.

Alla libertà economica corrisponde l’eguaglianza economico-sociale, per cui tutti i cittadini devono avere uguali possibilità di partecipare alla distribuzione della ricchezza.

Queste eguaglianze devono valere per tutti, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Questa affermazione significa che tutta la legislazione dello Stato passata, presente e futura, deve considerare i cittadini non per ciò che li distingue, ma perciò che li accomuna, poiché essi sono tutti creature umane e persone. Deve quindi essere eliminato ogni tipo di discriminazione.

La seconda parte dell’art. 3 riveste una grandissima importanza perché segna quel momento di incontro tra l’ideologia liberale e quella socialista, di cui abbiamo parlato all’inizio. Infatti quando si afferma che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale..» che impediscono la piena attuazione del principio di uguaglianza, significa affermare che lo Stato non ha il compito meramente negativo di tutela delle libertà e dell’ordine (Stato liberale), ma ha anche compiti positivi, quelli di promuovere la giustizia sociale, intervenendo a favore dei più deboli (Stato sociale). In altre parole con questi nuovi contenuti, si passa da un’eguaglianza formale all’egua-glianza sostanziale.

Diritti CIVILI

 libertà personale

Il diritto civile fondamentale è quello della libertà personale, che trova specificazione nell’art. 13 della Costituzione, che afferma: «La libertà personale è inviolabile».  Questo significa che: «non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziarie e nei soli casi e modi previsti dalla legge». La libertà personale è perciò detta anche libertà dagli arresti e si pone come baluardo contro la tendenza di chi detiene il potere di abusarne. La storia degli Stati dispotici è piena di questi abusi. Corpi organizzati per mantenere l’ordine, come le milizie e la polizia, se la loro azione non è regolata da leggi generali e controllata da una magistratura indipendente, possono diventare strumento nelle mani di chi detiene il potere per attuare le proprie ambizioni a spese dei cittadini. Per questo noi dell’ANPI siamo fondamentalmente contrari alle ronde “fai da te” (le ronde “padane”, contro la droga”, “contro la prostituzione”, “contro l’immigrazione clandestina”, “per la sicurezza”, ...).  Esse infatti sono organismi non istituzionali, i quali potrebbero operare in qualche modo un controllo non autorizzato sulle libertà personali degli individui (spostamenti, attività, ecc.), si fondano per lo più sulla cultura del sospetto e  prefigurano l’organizzazione di una milizia legata non allo Stato ma ad un gruppo o ad un partito (come lo era la milizia fascista). I compiti di controllo e di ordine pubblico spettano solo alle pubbliche istituzioni e alle sue articolazioni.

Strettamente legata alla libertà dagli arresti  è l’abolizione della tortura: «E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà» (art. 13, 4° comma).

Con l’affermazione delle libertà civili vengono abolite o profondamente modificate alcune norme di pubblica sicurezza di cui il regime fascista aveva fatto un largo e continuo uso contro gli avversari politici. Si pensi al confino, alla sorveglianza speciale, al divieto di soggiorno in alcune località o al soggiorno obbligatorio in altre, ecc.

Poiché la storia ha dimostrato che le limitazione della libertà personale possono provenire non soltanto dal potere politico, ma anche dal potere economico, è giusto ricordare la legge n. 300 del 20.5.1970, detta anche “statuto dei lavoratori”, come una delle principali conquiste derivanti dall’applicazione dei principi costituzionali di cui stiamo parlando.

Tra le libertà personali vanno poi incluse anche il diritto all’inviolabilità di domicilio (Art. 14), che garantisce ad ogni individuo spazi privati e personali inviolabili; il diritto alla libera circolazione e soggiorno (Art. 16), che dà a ciascuno la possibilità di porre ovunque il proprio domicilio e di spostarsi a piacimento nel territorio nazionale o andare all’estero; il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), che consente la comunicazione tra le persone libera da qualsiasi interferenza o controllo, come la censura, le ispezioni, le intercettazioni.

Questi diritti, che con una parola di attualità possono essere riassunti nel “diritto alla privacy”, sono oggi oggetto di molte discussioni e precisazioni in presenza delle nuove tecnologie (internet, posta elettronica, fotocamere, telecamere, telefonia mobile e fissa, registratori di suoni ed immagini ...)

 libertà  spirituale

L’uomo però non è soltanto un essere fisico, è un essere che elabora pensieri e sentimenti.

La Costituzione quindi riconosce come diritto civile anche la libertà  spirituale e lo fa innanzitutto garantendo la  libertà di pensiero, che non è solo facoltà di pensare quello che si vuole nel privato (cosa che nessuno può impedire), ma significa libertà di rendere pubblico quello che si pensa. Il cittadino infatti, come ha diritto di circolare liberamente con il proprio corpo, ha diritto di far circolare altrettanto liberamente le proprie idee. Così l’art. 21 della Costituzione afferma: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione».  Il diritto alla libertà di pensiero è il fulcro della concezione liberale della vita, e quindi dello Stato liberale. Secondo questa concezione nessun uomo ha mai il privilegio di essere l’unico depositario della verità; pertanto essa non può essere imposta, ma deve nascere dal confronto e dal contrasto delle idee. Ne consegue la libertà di stampa (il pensiero è libero ove la stampa è libera). Quindi sono proibite tutte le misure di controllo preventivo (autorizzazione o, peggio, censura). Ma è proibita anche ogni forma di anonimato o clandestinità, richiedendo agli autori e agli editori il dovere di assumersi pubblicamente le proprie responsabilità.

Tuttavia, affermare che la stampa è libera non equivale a dire che tutti hanno il potere effettivo di rendere pubbliche le proprie idee attraverso la stampa, perché per farlo occorrono mezzi finanziari, talvolta ingenti. Chi li possiede è quindi di fatto più libero di chi non li possiede. In conclusione, rispetto alla possibilità di rendere pubbliche le proprie idee, tutti siamo liberi, ma non tutti siamo uguali. Nello spirito dell’art. 3 della Costituzione, questa disuguaglianza, accentuata dal fatto che le pubblicazioni periodiche sono per legge prerogativa esclusiva di appartenenti all’”ordine dei giornalisti”, dovrebbe essere rimossa, per lo meno mitigata e comunque regolata da una legge organica sulla stampa che ancora manca. Questa mancanza favorisce la corsa da parte di gruppi finanziari e di potere al possesso e alla concentrazione delle testate dei giornali con lo scopo di indirizzare e condizionale l’opinione pubblica.

Analoga alla libertà di stampa è la libertà d’informazione attuata attraverso strumenti quali la radio, la TV, internet e tutti gli altri mezzi mediatici. Proprio per la specificità di questi mezzi ed in relazione alla loro efficacia, le disuguaglianze possibili sono ancora maggiori rispetto alla carta stampata.  E’ necessaria pertanto da parte del legislatore una attenzione particolare nella definizione e nella conduzione di un servizio pubblico radiotelevisivo e nella regolazione dell’accesso all’uso di questi mezzi da parte dei privati.

La libertà spirituale comprende anche la libertà religiosa.  Essa non è solo libertà di manifestare il proprio pensiero in materia religiosa, ma è anche il diritto di professarla in qualsiasi forma, individuale o associata, di esercitarne il culto in pubblico o in privato e di farne propaganda. Ciò è garantito dall’art. 19 della Costituzione. Tuttavia l’importanza che il diritto alla libertà religiosa riveste nei rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, ha richiesto ai Padri Costituenti una riflessione molto approfondita che si è concretizzata nella formulazione degli articoli 7 e 8, di cui parleremo in altra occasione e ai quali si rimanda.

Libertà di riunione e associazione.

La libertà dell’individuo, anche se garantita sul piano personale, sarebbe monca se non fosse integrata dalla libertà di aggregarsi ad altri individui. Ci sono infatti diritti civili e prerogative che il cittadino non può perseguire da solo, ma soltanto unendosi ad altri. Ciò è vero soprattutto nella competizione economica e politica, senza la quale non esiste democrazia; si pensi ai sindacati, ai partiti, ai movimenti e ai gruppi, siano essi spontanei che organizzati. La costituzione riconosce la libertà di riunione (art. 17) e la libertà di associazione (art. 18). Per “riunione” si intende un raggruppamento temporaneo (es. un comizio, un corteo). Le riunioni possono essere private (es.: in casa), in luogo aperto al pubblico (es.:in un teatro) o in luogo pubblico (es.: piazza) e debbono sempre essere tenute «pacificamente e senza armi». Per esse non occorre nessuna autorizzazione – sarebbe limitazione alla libertà-, solo per quelle  tenute in luogo pubblico è richiesto un preavviso all’autorità di pubblica sicurezza. Per  “associazione” invece  si intende un raggruppamento stabile e duraturo (es. un partito, un gruppo culturale, sportivo...). Per costituire una associazione non è richiesta alcuna autorizzazione né preavviso all’autorità di pubblica sicurezza, che però può intervenire quando vengono trasgrediti i limiti imposti dalla legge e dallo stesso art. 18, che proibisce le associazioni che perseguono fini illegali (a delinquere), le associazioni segrete (dove c’è libertà, la segretezza nasconde mire illecite) e le associazioni che perseguono anche indirettamente fini politici mediante organizzazioni di carattere militare (come lo furono le squadre d’azione del partito fascista).

La libertà di associazione è fondamentale in uno stato di diritto, specie per quelle di carattere religioso, economico e politico. La stessa Costituzione riconosce la particolare importanza di queste tre forme di associazione con espliciti riferimenti: all’art. 8 «Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge»,  all’art. 39 «L’organizzazione sindacale è libera» e all’art. 49 «Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti».

Specifica attenzione viene riservata dalla Costituzione ai diritti della famiglia (art. 29). Anch’essa è considerata una associazione di individui, ma, mentre le altre sono convenzionali, essa viene riconosciuta come una «società naturale fondata sul matrimonio». L’Assemblea costituente non ha accolto la proposta di far seguire alla parola “matrimonio” l’aggettivo “indissolubile, e questo fatto non ha posto ostacoli di carattere costituzionale all’introduzione del divorzio, che avvenne con la legge n. 898 dell’1.12.1970, confermata dal referendum (il primo nella storia della Repubblica) che ebbe luogo il 12 maggio 1974.

Mentre l’art. 29 stabilisce che il matrimonio «è ordinato sull’eguaglianza morale e civile dei coniugi», l’art. 30 ne determina la principale funzione che consiste nel «dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». La parità di fatto tra i diritti dei figli legittimi e di quelli naturali è tuttavia un concetto che solo recentemente è alla discussione del legislatore. E’ in corso anche una grande discussione sul riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, nel merito della quale non entriamo in questa sede, se non per ricordare che anche su questo delicato argomento devono valere i principi generali di libertà e di uguaglianza stabiliti dagli art. 2 e 3 della Costituzione.